Comuni in dissesto2026-10-15T11:04:38+02:00

COMUNI IN DISSESTO

Il dissesto oltre il semplice ritardo di pagamento

Il dissesto finanziario di un Comune non coincide con un ordinario ritardo nel pagamento di una fattura o di una condanna giudiziale. È una procedura pubblicistica che modifica il modo in cui i crediti vengono accertati, ordinati e soddisfatti: la pretesa individuale tende a essere trasferita dalla logica dell’esecuzione forzata alla partecipazione alla massa passiva, secondo regole precise e nel rispetto della par condicio creditorum (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Per imprese, fornitori e cessionari di crediti verso la pubblica amministrazione, la distinzione è decisiva. Un titolo esecutivo può attestare in modo definitivo l’esistenza e l’ammontare del credito, ma l’insolvenza dell’ente e il divieto di azioni esecutive individuali possono impedire di trasformare rapidamente quella certezza giuridica in liquidità. Il problema non è quindi soltanto finanziario: riguarda la prevedibilità dei tempi e, in ultima analisi, l’effettività della tutela giurisdizionale.

Una fotografia non esaustiva

Al 1° gennaio 2025 i Comuni italiani in dissesto erano 105. La CEDU (Corte europea dei diritti del’uomo) si è nel tempo pronunciata in casi riguardanti, tra gli atri, i Comuni di Cosenza, Catania, Noto, Massarossa, Pachino, Leonforte e Terni. Si tratta di controversie accomunate dalla mancata o tardiva esecuzione di provvedimenti giudiziari e, in vari casi, dall’impossibilità di promuovere azioni esecutive individuali durante la procedura di dissesto.

Si cita ad esempio il caso del Comune di Catania, del novembre 2025, per il quale l’esecuzione delle sentenze ha comportato un esborso caratterizzato per oltre il 40% da interessi di mora: questo caso mostra come l’inerzia prolungata possa incidere sul costo del credito vantato dal terzo nei confronti del Comune.

Il quadro normativo

Il riferimento centrale è il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), artt. 244 e seguenti. Il dissesto presuppone una situazione nella quale l’ente non è in grado di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili oppure di far fronte validamente ai propri debiti. La dichiarazione di dissesto apre una fase distinta dalla gestione ordinaria e richiede una separazione contabile e funzionale delle passività.

La cosiddetta doppia gestione attribuisce alla gestione ordinaria il compito di assicurare l’attività corrente e all’Organo straordinario di liquidazione (OSL), nominato dopo la delibera di dissesto su proposta del Ministro dell’Interno con D.P.R., la rilevazione, l’accertamento e la liquidazione della massa passiva. La procedura prevede la formazione della massa passiva, l’ammissione dei crediti, la predisposizione delle ipotesi di bilancio e le modalità di definizione dei rapporti debitori.

Dalla dichiarazione di dissesto, e sino all’approvazione del rendiconto della gestione, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive individuali nei confronti dell’ente per i debiti ricompresi nella competenza dell’OSL; le esecuzioni pendenti nei casi previsti sono dichiarate estinte e il credito confluisce nella massa passiva. La regola evita iniziative individuali potenzialmente disordinate, ma può diventare problematica quando la procedura non offre tempi ragionevolmente prevedibili.

È stabilito inoltre il blocco degli interessi e della rivalutazione monetaria durante la procedura. La finalità della procedura è dunque duplice: preservare la continuità istituzionale e dei servizi essenziali, e ordinare il pagamento delle passività secondo criteri verificabili. Con una precisazione però: l’interesse pubblico al risanamento non elimina l’obbligo di dare una risposta effettiva e non sproporzionata ai titolari di crediti definitivamente accertati.

Il costo economico e sociale del ritardo

La par condicio creditorum e la continuità dei servizi indispensabili sono obiettivi legittimi. Un Comune in dissesto deve poter mantenere scuole, servizi sociali, raccolta dei rifiuti, trasporto locale e funzioni amministrative nonostante la sussistenza di debiti nei confronti di terzi muniti di titolo esecutivo. Tuttavia, la protezione della massa passiva non rende neutrale il tempo. Il ritardo può spostare il costo del risanamento dai bilanci pubblici alle imprese che hanno fornito beni o servizi, ai lavoratori e alle filiere territoriali.

Per un’impresa, un credito non pagato può tradursi in maggiore fabbisogno di capitale circolante, ricorso al credito bancario, rinuncia a investimenti, riduzione degli ordini o difficoltà nel pagamento dei subfornitori. Per i piccoli operatori, l’effetto può essere più intenso perché la concentrazione dell’esposizione verso un singolo Comune incide direttamente sulla sopravvivenza aziendale. Sono conseguenze potenziali, non una misurazione statistica generale: la loro intensità varia secondo il settore, la dimensione dell’impresa, la possibilità di cedere il credito e la durata della procedura.

Si crea così una tensione strutturale tra due esigenze: da un lato, evitare che l’esecuzione individuale comprometta il risanamento e l’uguaglianza tra creditori; dall’altro, impedire che il blocco renda illusorio il giudicato. La decisione favorevole non è effettiva se l’autorità può lasciarla senza risultato per un tempo irragionevole. Il punto di equilibrio richiede procedure trasparenti, una massa passiva formata con sollecitudine e strumenti che distribuiscano il rischio del dissesto senza scaricarlo in modo sproporzionato su chi ha contrattato con l’ente.

La recentissima sentenza CEDU (Corte europea dei diritti dell\’uomo) del 16 Luglio 2026

La sentenza della Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo riguarda una serie di decreti ingiuntivi emessi dai Tribunali di Cosenza e Catanzaro. La società aveva acquistato crediti vantati da imprese e fornitori nei confronti del Comune di Cosenza; dopo pagamenti solo parziali, il Comune aveva dichiarato il dissesto l’11 novembre 2019. La ricorrente aveva chiesto l’inserimento nell’elenco dei creditori dell’OSL, senza poter avviare o proseguire l’esecuzione individuale.La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza è parte integrante del «processo» ai sensi dell’art. 6 § 1 CEDU. Aggiunge che una pretesa sufficientemente stabilita e azionabile può costituire un «bene» ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1. Nel caso concreto, i crediti erano certi, liquidi ed esigibili in forza dei decreti ingiuntivi; i periodi di mancata esecuzione andavano da due a più di sette anni. La CEDU non ha interpretato la domanda di ammissione alla procedura come accettazione del ritardo, ma come un passaggio necessario per tentare di ottenere il pagamento e non esprimeva una rinuncia alla tutela convenzionale.La Corte ha ravvisato la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n. 1, ritenendo che le autorità non avessero impiegato tutte le risorse necessarie per eseguire integralmente e tempestivamente i provvedimenti e avessero limitato in modo sproporzionato l’accesso a un tribunale e il godimento del credito. Ha dunque ordinato allo Stato di assicurare, con mezzi appropriati ed entro tre mesi dal momento in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi dell’art. 44 § 2 CEDU, l’esecuzione delle decisioni interne.

La Corte non ha però riconosciuto un importo per danno non patrimoniale: la constatazione della violazione è stata ritenuta sufficiente. Sono però state liquidate le spese di giudizio, oltre alle eventuali imposte. A ciò si aggiunga che con l’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 156/2025 è stato un contributo statale fino a 40 milioni di euro per il 2025 in favore dei Comuni capoluogo di città metropolitana che:

  • abbiano terminato il periodo quinquennale di risanamento finanziario;
  • abbiano approvato, entro il 31 luglio 2025, il rendiconto dell’Organo straordinario di liquidazione;
  • siano stati condannati dalla CEDU per il mancato pagamento di obbligazioni riconosciute da provvedimenti giudiziari.

Il contributo non è automatico: il Comune interessato deve presentare un’apposita istanza al Ministero dell’interno. L’importo è comunque limitato all’ammontare dei debiti oggetto delle condanne della Corte europea.

La norma si collega direttamente alle sentenze del 2025, nelle quali la CEDU ha censurato i ritardi dei Comuni nell’esecuzione delle decisioni giudiziarie. Il decreto cerca quindi di fornire una copertura finanziaria agli enti locali, ma senza eliminare il diritto dei creditori a ottenere il pagamento.

Cosenza però resta fuori dall’applicazione di questa norma, non essendo comune capoluogo di città metropolitana. Il Governo ha previsto nella manovra per il 2026 un accantonamento una tantum di 2,2 miliardi euro denominato Fondo Sentenze per fronteggiare gli effetti finanziaria derivanti dalla decisioni CEDU. Questo problema sembra accomunare la maggior parte dei comuni in dissesto, in quanto non capoluoghi di città metropolitane.

Clica qui per vedere la sentenza completa in lingua inglese

Le altre pronunce della CED

La decisione nei confronti del Comune di Cosenza: la sentenza del 16 gennaio 2025 nei confronti di Catania, quella del 6 marzo 2025, nei confronti dei Comuni di Noto, Massarossa, Pachino e Leonforte, quella del 28 maggio 2025, nei confronti del Comune di Terni. Le decisioni contestano allo Stato italiano la mancata o tardiva esecuzione e, nei casi indicati, la sproporzionata limitazione dell’accesso a un tribunale.Queste sentenze si inseriscono all’interno di una linea giurisprudenziale consolidata: Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, n. 18357/91 (in inglese), ha formulato il principio generale sull’integralità dell’esecuzione; De Luca c. Italia (in inglese), Pennino c. Italia, Ventorino c. Italia, De Trana c. Italia,  (in francese) e Antonetto c. Italia (in inglese) hanno affrontato, in contesti diversi, l’inadempimento o il ritardo relativo a obbligazioni di enti pubblici e i limiti alle azioni dei creditori. Alcune delle sentenze sono disponibili solo in lingua originale, consigliamo di usare lo strumento di traduzione DeepL.

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